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29Set

Il pignoramento di auto e moto come strumento per il recupero del credito

Il pignoramento di automobili e motoveicoli è uno degli strumenti a disposizione del creditore per riuscire a rientrare il possesso delle somme dovute. Negli ultimi anni questo processo si è semplificato, aumentando di efficacia. Ecco tutti i passi da seguire per portare la procedura a buon fine.

In ambito di recupero crediti il pignoramento dei beni del debitore a copertura della somma dovuta è un utile strumento che interviene quando non è possibile raggiungere un accordo per via stragiudiziale. Le nuove norme in materia di pignoramento mobiliare, in vigore dal 2014, hanno inoltre ulteriormente semplificato la procedura per il pignoramento di auto o moto in possesso del debitore, rendendola ancora più veloce, semplice e, quindi, efficace.

Pignoramento di auto e moto a tutela di un credito: come procedere

Come primo passo della procedura di pignoramento il creditore (o chi dal creditore ha avuto mandato di procedere) deve munirsi di un titolo esecutivo, cioè un decreto ingiuntivo o una sentenza.

Il secondo step della procedura prevede di interpellare l’Ufficiale Giudiziario competente chiedendo di eseguire il pignoramento. Ed è proprio in questa fase che sono intervenuti cambiamenti significativi. Se prima del 2014 era necessario inoltrare la richiesta di pignoramento all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale del luogo in cui si trovava l’automobile (con conseguenti difficoltà nel dover prima identificare dove effettivamente il debitore conservasse l’auto o la moto a lui intestata), con l’introduzione del Decreto Legge di riforma della giustizia DL 132/2014, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n.162, è sufficiente presentare la richiesta di pignoramento all’Ufficiale Giudiziario del Tribunale del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio o sede. Tutte informazioni decisamente più certe e semplici da reperire.

Un’altra novità introdotta dalla nuova legge è quella che prevede che il pignoramento del veicolo si esegue inviando la notifica al debitore e attraverso la trascrizione di un atto di pignoramento al PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

A seguito di questa notifica il debitore ha tempo dieci giorni per consegnare il veicolo pignorato all’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG). Scaduto il termine dei dieci giorni scatta la notifica agli organi di polizia, che potranno fermare il veicolo e ritirare la carta di circolazione e i documenti relativi alla proprietà, consegnando quindi l’auto o la moto pignorata all’IVG per la vendita all’asta, il cui ricavato andrà al creditore.

Quando la procedura non va a buon fine

La procedura di pignoramento del mezzo può non andare a buon fine se il debitore è in grado di dimostrare entro 30 giorni dalla notifica dell’atto che il veicolo su cui pende il pignoramento è strumentale alla sua attività e non sostituibile (alcuni esempi potrebbero essere: un camion per un autotrasportatore o un’automobile per un rappresentante). Se ciò avviene il pignoramento è limitato a un quinto del valore del mezzo e può essere eseguito solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si possa rivalere per ottenere il credito dovuto. Se il bene è strumentale, inoltre, il pignoramento ha validità di 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dalla notifica del pignoramento.

Ecco dunque che risulta evidente l’importanza di reperire prima di qualsiasi azione il maggior numero possibile di informazioni investigate relative al debitore, per essere certi di dare il via ad azioni legali che possano portare all’effettivo recupero del credito.

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