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01Ago

Informazioni investigate per il recupero crediti: la ricerca del debitore.

Nel corso di un’azione di recupero crediti il primo e più importante passo è quello di assicurarsi di avere la possibilità di ritracciare il debitore, cioè di conoscerne recapiti e residenza. Un elemento, quello della residenza, che è rilevante non solo dal punto di vista pratico ma anche dal punto di vista processuale. Infatti, non solo l’indirizzo di residenza è necessario ai fini della notifica delle comunicazioni e degli atti, ma può anche essere rilevante per l’individuazione del giudice territorialmente compentente.

L’Articolo 18 del Codice di Procedura Civile infatti dispone che:
“Salvo che la legge disponga altrimenti, è competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora.
Se il convenuto non ha residenza, né domicilio, né dimora nello Stato o se la dimora è sconosciuta, è competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.”

In alcuni casi, per sfuggire alla procedura di recupero crediti, il debitore cambia continuamente residenza. In questi casi spetta al giudice verificare se gli spostamenti di residenza hanno carattere fittizio.

Ma facciamo un passo indietro: la residenza viene definita, nel codice civile, come il luogo in cui una persona ha la propria dimora abituale. Per accertare la residenza di un individuo è possibile fare un accesso agli atti dello stato civile. Si tratta di documenti pubblici, rilasciabili dall’ufficio di anagrafe a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione.

L’indirizzo di residenza che risulta all’anagrafe, però, può essere un dato superato dalla realtà effettiva. Ciò che è rilevante ai fini della legge infatti è la dimora effettiva, cioè quella in cui si svolge la vita familiare e lavorativa del soggetto in questione. A stabilire questo principio è stata la Suprema Corte (ordinanza n. 6333 del 30 marzo 2015), nel rispetto del principio di prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente.

In altre parole, un creditore non può agire in giudizio di fronte al giudice competente nella residenza anagrafica del debitore se è a conoscenza della sua residenza effettiva. Lo stesso principio si applica per la notifica degli atti. Viceversa, un debitore non può fare ricorso se gli atti gli vendono recapitati presso la sua residenza effettiva, diversa da quella registrata all’anagrafe.

Il recupero delle informazioni investigate è un’attività delicata e importante ai fini del recupero crediti, che deve essere svolta da professionisti preparati e informati di tutte le disposizioni di legge, per poter risparmiare tempo, fatica e denaro e non perdersi in un dedalo di ricorsi.

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